Sull’ultimo numero di Confedilizia notizie abbiamo trattato della possibilità che l’ordinamento offre di delegare la gestione dell’impianto termico – e trasferire, così, le connesse responsabilità – ad un soggetto terzo, che la legge definisce appunto “terzo responsabile”. Aspetto, questo, che, come sottolineavamo, è utile aver presente, specie in ambito condominiale, giacché, per usufruire di tale possibilità, viene imposto all’organo assembleare di rispettare specifiche condizioni. Rimanendo in argomento, per completezza, riteniamo ora il caso di riassumere – nell’interesse tanto dei proprietari di immobili, condòmini o meno, quanto degli amministratori di condominio – il quadro in tema di controlli e manutenzione degli impianti termici.
La materia è disciplinata dal d.p.r. n. 74 del 16.4.’13, il quale (in assenza di diverse disposizioni regionali) detta i criteri generali per l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.
Tale provvedimento fissa, anzitutto, la periodicità minima dei controlli sugli impianti di riscaldamento ai fini del risparmio energetico: ogni due anni per gli impianti di potenza superiore ai 10kW e inferiore ai 100kW, alimentati a combustibile liquido o solido; ogni quattro anni per quelli della stessa potenza alimentati a gas, metano o GPL. Nel caso di impianti di potenza termica uguale o superiore a 100kW, i tempi appena descritti si dimezzano.
Altre indicazioni vengono, poi, fornite in riferimento, in particolare, alla periodicità dei controlli su macchine frigorifere e pompe di calore (allegato A al d.p.r. n. 74/’13).
Per i controlli e l’eventuale manutenzione degli impianti termici ai fini della sicurezza, il provvedimento in questione stabilisce, invece, che occorre fare riferimento alle istruzioni dell’impresa installatrice o, in mancanza, a quelle elaborate dal costruttore o ancora, in via residuale, alle norme tecniche Uni e Cei prescritte per lo specifico tipo di impianto. A tal fine gli installatori e i manutentori degli impianti termici devono dichiarare “esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi: a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate” (art. 7, comma 4).
Il decreto prevede, inoltre, che gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria siano muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione” e che, “in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unità immobiliare” tale libretto sia consegnato all’avente causa (art. 7, comma 5).
Da tener presente, ancora, che il provvedimento in questione fissa anche i valori massimi della temperatura dell’ambiente cui riferirsi durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale negli edifici (art. 3, comma 1).
In argomento è da evidenziare, infine, che, in ipotesi di inadempimento alle prescritte operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici, il d.p.r. n. 74/’13 richiama le sanzioni di cui all’art. 15, comma 5, d.lgs. n. 192/’05; disposizione che prevede che il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo responsabile, che non eseguano le suddette operazioni siano soggetti ad una “sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro”.
da Confedilizia notizie, novembre ’22
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