La giurisprudenza ha avuto occasione di pronunciarsi più volte sulla rilevanza dei dati forniti dall’Osservatorio dell’Agenzia delle entrate (ex del territorio), meglio conosciuto come OMI (che già da solo – tra l’altro – si presenta dicendo di sé che contiene “valori di larga massima”). E ciò, perché questo aspetto è strettamente connesso al tema degli accertamenti nell’ambito delle compravendite immobiliari. In particolare, alla questione legata alla vendita di immobili ad un prezzo inferiore a quello di mercato o, comunque, a condizioni giudicate dall’amministrazione finanziaria anti-economiche. Tutto ruota attorno, infatti, al concetto di “valore normale” di cui all’art. 14, d.p.r. n. 633/’72 (in tema di Iva) e all’art. 9, comma 3, d.p.r. n. 917/’86 (in materia di imposte sui redditi); valore da determinarsi – come precisato dall’Agenzia delle entrate con provvedimento del 27.7.’07 – sulla base delle quotazioni Omi ricalcolate applicando specifici coefficienti. Il che spiega, appunto, perché i giudici hanno avuto modo di esprimersi anche sulla valenza da attribuire a tali quotazioni. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
“In tema di condominio negli edifici, il consenso alla realizzazione di innovazioni sulla cosa comune deve essere espres... Leggi
Significativa, in tal senso, è l’ordinanza della Cassazione n. 6810/14 del 21.3.’14, in tema di determinazione della base imponibile dell’imposta di registro per il caso di trasferimento immobiliare. Nell’occasione i Supremi giudici hanno, infatti, ritenuto la decisione impugnata – fondata “sul generico riferimento alla consultazione della banca dati dell’Agenzia del territorio (Omi)” – viziata “da un’obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto alla formazione del convincimento del giudice di merito”.
Nella stessa direzione va anche la pronuncia della Cassazione n. 5930 dell’8.3.’13, la quale ha precisato che nessun contrasto con la normativa è ravvisabile nella decisione del giudice di merito “laddove si ritiene sommaria la perizia dell’Agenzia del territorio e si ritiene la stessa insufficiente a provare la pretesa fiscale in quanto priva di indicazione dei beni presi a raffronto e fondata esclusivamente su richiamo alla consultazione della Banca dati Omi”.
Non si discosta – a ben vedere – da questo orientamento neppure la sentenza della Cassazione n. 15052 del 13.5.’14, che conferma la legittimità della pretesa degli uffici finanziari nei confronti di un contribuente per ragioni, sostanzialmente, processuali e non certo perché la pretesa in questione trovasse riscontro nei valori Omi.
I valori Omi, insomma, non sono affatto sufficienti a fondare accertamenti tributari o a provare reati.
e agenti immobiliari presso le Associazioni territoriali di ConfediliziaArchivio
Condominio, innovazioni e consenso