Interessante pronuncia della Cassazione sugli effetti dell’allontanamento di un condomino da un’assemblea in corso ai fini del calcolo dei quorum costitutivi e deliberativi.
In proposito la Confedilizia segnala che la Corte – con ordinanza n. 4191 del 15 febbraio scorso – si è così testualmente espressa: “Qualora un condomino ad un certo punto – nel corso della celebrazione di un’assemblea condominiale – si allontani e tale circostanza viene fatta annotare sul verbale, se è incontrovertibile che l’allontanamento non incide sui quorum costitutivi (che devono sussistere al momento iniziale), tale circostanza incide, altrettanto indiscutibilmente, su quelli deliberativi relativamente ai singoli punti all’ordine del giorno (nonché sui diritti dei distinti condòmini) rispetto ai quali il singolo o più condòmini abbiano deciso di non prendere parte alla discussione e alla conseguente delibera, e, quindi, di non partecipare alla votazione, rimanendo del tutto irrilevante la possibile udibilità dall’esterno (…) del locale di svolgimento dell’assemblea delle determinazioni che la stessa ha inteso adottare in proposito”.
Nell’occasione i Supremi giudici hanno anche chiarito – rileva ancora la Confedilizia – che, verificandosi una situazione siffatta, il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137, secondo comma, del codice civile per l’impugnazione delle delibere assembleari annullabili non può farsi coincidere come dies a quo “con quello del giorno di adozione della delibera stessa sui punti all’ordine del giorno rispetto alla cui discussione e deliberazione il condomino allontanatosi non ha voluto partecipare, dovendosi, a tutti gli effetti, quest’ultimo considerarsi assente”.
Le sedi territoriali della Confedilizia sono a disposizione degli interessati per fornire ogni utile indicazione in relazione agli effetti di tale pronuncia sul caso concreto che si vorrà loro sottoporre, così come con riguardo alle altre questioni attinenti al tema casa.
Roma, 8 marzo 2024
UFFICIO STAMPA
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