Con il d.m. 29 settembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 ottobre 2023, il Ministero delle imprese e del Made In Italy ha dato il semaforo verde definitivo al Registro dei Titolari Effettivi per le imprese dotate di personalità giuridica private, nonché alla sezione speciale per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.
Entro l’11 dicembre 2023 gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione di persone giuridiche private, sono tenute a comunicare all’ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio territorialmente competente i dati e le informazioni legate alla titolarità effettiva.
La norma di riferimento individua e puntualizza i criteri da utilizzare per individuare il titolare effettivo.
Nei casi di trust e gli istituti giuridici affini l’art. 1, comma 2, lett. q), del decreto 29.9.2023, rinvia all’articolo 22, comma 5, primo periodo del decreto antiriciclaggio, prevedendo che le notizie relative alla titolarità effettiva sono: “… relative all’identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi”.
Di conseguenza la titolarità effettiva si individua in modo cumulativo: se oltre al costituente e al trustee è presente un soggetto tra quelli indicati (beneficiario o guardiano), tutti devono essere comunicati quali titolari effettivi del trust e di conseguenza venire iscritti nella “sezione speciale” del registro delle imprese.
Si sottolinea che l’accesso alle informazioni contenute nel registro è possibile per le autorità giudiziarie e fiscali senza limitazioni, mentre per soggetti privati titolari di un interesse giuridico significativo e differenziato lo è quando la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per salvaguardare o difendere un interesse giuridicamente tutelato, a condizione che abbiano prove concrete e documentate di una mancata corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità giuridica.
da Confedilizia notizie, novembre ’23
Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le Associazioni territoriali della Confederazione.