Con la risoluzione n. 34, l’Agenzia delle entrate – dopo aver fatto un breve excursus sulla sua interpretazione della normativa in tema di detrazioni fiscali per l’efficientamento energetico applicabili alle società e richiamato l’interpretazione della stessa data dalla Cassazione con alcune sentenze del 2019 – ha affermato che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuino gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Finora l’Agenzia aveva escluso – con interpretazioni che erano state fortemente criticate da Confedilizia, in quanto la normativa non prevedeva tale limitazione – l’applicabilità della detrazione in questione qualora gli interventi fossero stati eseguiti su beni non strumentali, quali per esempio gli immobili locati delle società immobiliari.
Il revirement delle Entrate è seguito – come detto – alla pubblicazione di alcune sentenze della Corte di Cassazione dello scorso anno con cui era stato affermato il seguente principio di diritto: “Il beneficio fiscale,…, di cui all’art. 1, comma 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 e al decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi”. La Suprema Corte aveva motivato tale suo orientamento osservando che “la ratio legis …, che traspare con chiarezza dal testo normativo, consiste nell’intento d’incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, ed è coerente e si salda con il tenore letterale delle norme di riferimento, le quali non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il bonus alle ‘persone fisiche’, ‘non titolari di reddito d’impresa’ ed ai titolari di ‘reddito d’impresa’, incluse ovviamente le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta”.
Con l’interpretazione di cui alla risoluzione allegata, l’Agenzia – che in tema di Sismabonus non aveva in passato limitato l’applicabilità delle detrazione agli immobili strumentali delle società – ha così accumunato (anche a fronte della previsione legislativa degli interventi combinati di Ecobonus e Sismabonus di cui all’art. 14, comma 2-quater.1, d.l. n. 63/2013) i due regimi, Ecobonus e Sismabonus, sotto il profilo dell’inclusione degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa sugli immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, anche in considerazione delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico – valorizzato dalla Corte di Cassazione con le sopracitate sentenze – ed alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.
Tenuto conto di tutto ciò, l’Agenzia, richiamando pure il parere reso in senso conforme dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze (nota prot. n. 4249 del 26.2.2020), ha concluso che, dovendo ritenersi superate, per quanto attiene agli aspetti trattati, le indicazioni fornite con i precedenti documenti di prassi, nella gestione del relativo contenzioso pendente gli Uffici terranno conto del nuovo indirizzo provvedendo a riesaminare le controversie pendenti e ad abbandonare – con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e grado del giudizio – la pretesa erariale, sempre che non siano sostenibili altre questioni.