Con la risoluzione n. 115/E del 1° settembre 2017, l’Agenzia delle entrate ha fornito due importanti chiarimenti in merito alla disciplina della cedolare secca sugli affitti, sollecitati da Confedilizia sulla base di segnalazioni pervenute dalle sue Associazioni territoriali.
Con il primo chiarimento, è stata riconosciuta l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento operoso alle sanzioni previste per il caso di omessa o tardiva presentazione della comunicazione della proroga del contratto di locazione già in regime di cedolare.
Con il secondo chiarimento, relativo all’obbligo di comunicazione preventiva al conduttore dell’opzione per la cedolare (e quindi della mancata applicazione degli aggiornamenti del canone), la risoluzione conferma che tale comunicazione è obbligatoria, a meno che la rinuncia all’adeguamento del canone sia già contenuta nel contratto. Nel caso, quindi, di proroga di un contratto che contenga già la rinuncia all’aumento del canone, il locatore non deve inviare alcuna comunicazione in tal senso mediante raccomandata.
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