“In tema di imposta di registro, con riguardo alla divisione che non preveda conguagli, ai sensi dell’art. 34, D.P.R. n.131 del 1986, il potere di rettifica del valori dichiarati nell’atto di divisione non può essere esercitato dall’Amministrazione, stante la natura dichiarativa, ai fini tributari, della divisione e la conseguente inapplicabilità della deroga prevista dall’art. 52, comma 5 bis D.P.R. cit., alla disciplina posta dai commi 4 e 5 della medesima disposizione, con conseguente preclusione all’accertamento dei conguagli cd. fittizi di cui all’art. 34, comma 3, D.P.R. n. 131 del 1986, qualora le quote attribuite ai condividenti rispondano ai parametri catastali delineati dall’istituto della cd. valutazione automatica degli immobili”.
Cass. 3.12.’20 n. 27692, inedita.
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