Importante precisazione in materia di impugnativa di singole deliberazioni assembleari. “La domanda – ha detto la Cassazione (sent. n. 16675/’18, inedita) – di declaratoria dell’invalidità di una delibera dell’assemblea dei condòmini per un determinato motivo non consente al giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, l’annullamento della medesima delibera per qualsiasi altra ragione attinente a quella questione né, tantomeno, l’annullamento, sia pure per la stessa ragione esplicita con riferimento alla deliberazione specificamente impugnata, delle altre delibere adottate nella stessa adunanza ma non ritualmente opposte in quanto, ancorché sia redatto un unico processo verbale per l’intera adunanza, l’assemblea pone in essere tante deliberazioni ontologicamente distinte ed autonome fra loro, quante siano le diverse questioni e materie in discussione, con la conseguente astratta configurabilità di separate ragioni di invalidità attinenti all’uno o all’altra. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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