“In tema di impugnazioni delle delibere assembleari, il comma 2 dell’art. 1137 cod. civ., nel riconoscere ad ogni condomino assente, dissenziente o astenuto la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria avverso le deliberazioni dell’assemblea, non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, quindi, non esclude la compromettibilità in arbitri delle relative controversie, le quali, d’altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli articoli 806 e 808 c.p.c.”. Così ha detto la Corte di Cassazione con sentenza 15.12.’20 n. 28508, inedita.
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