“Il condomino che impugni una deliberazione dell’assemblea di supercondominio, deducendo vizi relativi alla regolare costituzione o alla approvazione con maggioranza inferiore a quella prescritta, ha l’onere di provare la carenza dei quorum stabiliti dall’art. 1136 c.c., non configurando l’eventuale mancanza di una regolare apposita tabella ragione di automatica invalidità delle deliberazioni adottate e dovendo, piuttosto, il giudice comunque accertare, seppur «a posteriori», se le necessarie maggioranze fossero state, o meno, raggiunte”.
Così la Cassazione, con ordinanza n. 2406 del 25.1.2024.
21.2.2024
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