La Cassazione ha fissato un chiaro principio in materia di inadempimento del conduttore e risarcimento danni. “Il locatore – recita la massima della sentenza n. 8482/’20, inedita – che abbia chiesto ed ottenuto la risoluzione anticipata del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ha diritto anche al risarcimento del danno per la anticipata cessazione del rapporto, da individuare nella mancata percezione dei canoni concordati fino al reperimento di un nuovo conduttore. L’ammontare del danno risarcibile costituisce valutazione del giudice di merito, che terrà conto di tutte le circostanze del caso concreto”.
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