“In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro – ha detto la Cassazione (sent. n. 5946/’19, inedita) – per valutare la responsabilità del committente, in caso di infortunio, occorre verificare in concreto l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”. Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto la responsabilità di un amministratore di condominio per un infortunio in occasione di lavori edili eseguiti da una ditta appaltatrice, per la sola omessa acquisizione del documento di valutazione dei rischi, senza specificare quale fosse stato il difetto di diligenza nella scelta della ditta né l’effettivo contributo causale della ravvisata condotta omissiva, nella realizzazione dell’evento.
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