“In tema di condominio negli edifici, ai sensi dell’art. 1120, comma 2, cod. civ. – nella formulazione “ratione temporis” applicabile, antecedente alle modifiche apportate dalla l. n. 220 del 2012 –, sono vietate le innovazioni che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso e al godimento anche di un solo condòmino, comportandone una sensibile menomazione dell’utilità, secondo l’originaria costituzione della comunione”. Lo ha detto la Cassazione nella sentenza n. 12805/’19, inedita. “L’indagine – ha proseguito la Suprema Corte – volta a stabilire se, in concreto, un’innovazione determini una sensibile menomazione dell’utilità che il condòmino ritraeva dalla parte comune, secondo l’originaria costituzione della comunione, ovvero se la stessa, recando utilità ai restanti condòmini, comporti soltanto per alcuni di loro un pregiudizio limitato, che non sia tale da superare i limiti della tollerabilità, è demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.”. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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