Disciplina italiana per il collocamento di giovani dell’Unione Europea
L’Italia, con legge n. 304 del 18 maggio 1973, ha ratificato l’Accordo europeo “sul collocamento alla pari” stipulato a Strasburgo il 24 novembre 1969. Tale Accordo è stato firmato anche da Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Spagna nonché dall’Austria, dal Regno Unito, dall’Irlanda, dai Paesi Bassi, dal Portogallo e dalla Svezia.
Il “collocamento alla pari” consiste nell’accoglimento temporaneo, in seno a famiglie, di giovani stranieri che vengono in Italia per perfezionare le loro conoscenze linguistiche ed, eventualmente, professionali oltre che per arricchirsi culturalmente, e che – in cambio di vitto e alloggio e una somma in danaro per far fronte alle piccole spese, il cui ammontare e la cui periodicità, devono essere stabiliti tra le parti (nella prassi, si è sviluppata la tendenza di corrispondere una somma non inferiore a €. 61,97 a settimana) – si impegnano a fornire alla famiglia ospitante un aiuto nello svolgimento dei lavori casalinghi (per un tempo massimo – di norma – di 5 ore al giorno), tramite il loro inserimento nel nucleo familiare stesso.
La durata del collocamento in questione non può superare il limite di 1 anno, prorogabile al massimo per un altro anno.
I giovani che si offrono per essere collocati alla pari devono avere un’età compresa fra i 17 e i 30 anni; inoltre, devono possedere un certificato medico – di data non anteriore a tre mesi dall’inizio del rapporto – attestante lo stato di salute.
In base all’Accordo anzidetto, il collocato alla pari ha diritto, se possibile, ad una camera tutta per sé, deve disporre di tempo libero sufficiente per seguire i corsi di lingua (gli orari si devono concordare in anticipo), deve avere a sua disposizione una giornata intera di riposo settimanale (fra cui almeno una domenica al mese).
Tutte le spese di trasporto dall’estero in Italia e viceversa, sono a carico del giovane ospite, il quale provvede da solo all’organizzazione dei suoi spostamenti.
Per far venire in Italia un cittadino europeo da collocare alla pari, si deve preventivamente firmare in duplice copia un accordo scritto (si può seguire anche la procedura dello scambio di due lettere, di cui la prima – da inviarsi a cura della famiglia – di proposta, e la seconda – da inviarsi a cura del giovane – di accettazione della stessa) in cui vengono stabiliti, nel rispetto delle norme comunitarie, i diritti ed obblighi reciproci, l’entità e la periodicità della somma in danaro che sarà corrisposta, il giorno di inizio del rapporto, il periodo di permanenza etc..
L’Accordo europeo prevede che un originale di tale pattuizione venga depositato presso l’organismo territoriale all’uopo designato dal Paese ospitante, ma risulta che in Italia detta disposizione (anche in carenza di sanzioni) non venga osservata.
E’ opportuno informarsi preventivamente presso la Questura sulle modalità pratiche in atto presso la stessa per comunicare la presenza del giovane ospite presso la famiglia (infatti, un membro dell’Unione Europea non deve chiedere il permesso di soggiorno in Italia, salvo che non intenda stabilirvi la sua residenza); conviene, anche, assumere notizie presso l’ASL per la copertura medica sanitaria (in Europa, l’assistenza medica – cure e ricoveri ospedalieri – è assicurata all’ospite tramite la presentazione della carta sanitaria europea che nel 2006 ha sostituito il modello E111).
La difficoltà di contattare personalmente – o tramite i consolati – le persone da collocare alla pari, ha comportato la nascita di numerose agenzie private, che svolgono la funzione di mettere in contatto fra di loro gli interessati dietro versamento di una quota di iscrizione variabile.
Si possono, comunque, utilizzare le strutture pubbliche di appoggio al collocamento alla pari in Europa, che fungono da intermediarie gratuitamente.
In questo caso, ci si deve rivolgere ai vari centri EURES dislocati in tutta Italia e presso i quali vi è personale specializzato disponibile a fornire qualsiasi informazione in merito, i cui nominativi e indirizzi si possono trovare sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La rete EURES è stata voluta e realizzata dalla Commissione delle Comunità europee nel 1994, e permette di svolgere – tramite la banca dati in rete – scambio fra domande ed offerte non solo per il collocamento alla pari, ma per qualsiasi tipo di lavoro.
Nei centri EURES le domande per la ricerca di un collocamento alla pari sono da presentarsi – anche tramite fax o e-mail – complete di tutti i dati della famiglia, delle caratteristiche dell’aiuto domestico desiderato, dell’orario di impegno e delle sere a disposizione, delle somme da corrispondersi, del sesso dell’ospite, della sua nazionalità (si può richiedere anche genericamente un cittadino di uno Stato membro dell’Unione) etc..
A cura di CONFCASALINGHE (aderente Confedilizia)