Quesito
Un condomino intende realizzare importanti lavori sulla terrazza di sua proprietà, lavori che potrebbero recare pregiudizio al muro comune. Si chiede se l’interessato sia tenuto ad informare di tanto l’amministratore dello stabile.
Parere
L’art. 1122 cod. civ. prevede che, qualora il condomino intenda eseguire interventi nella sua proprietà, debba darne notizia all’amministratore il quale a sua volta deve dare comunicazione all’assemblea.
Quanto sopra a fortiori se gli interventi interessino parti comuni e possano risultare lesivi sotto il profilo della stabilità, della sicurezza o del decoro dell’edificio.
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