“In tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, ove il proprietario intimi la disdetta per la prima scadenza con comunicazione invalida, la successiva scrittura con la quale le parti concordino la prosecuzione del contratto per altri sei anni, ma con un canone notevolmente maggiorato, è nulla, ai sensi degli artt. 32 e 79 della l. n. 392 del 1978, ancorché sia qualificata come una transazione con cui il locatore rinuncia ad attivarsi per il rilascio dell’immobile a fronte di un aumento del canone, trattandosi in realtà di accordo contrario alla norma imperativa dettata dall’art. 32 citato, finalizzato al raggiungimento di un risultato non consentito e riguardante un diritto non disponibile”. Lo ha stabilito la Cassazione (sent. n. 8669/’17, inedita). * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
“In tema di condominio negli edifici, il consenso alla realizzazione di innovazioni sulla cosa comune deve essere espres... Leggi
e agenti immobiliari presso le Associazioni territoriali di ConfediliziaArchivio
Condominio, innovazioni e consenso