IMU |
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Base imponibile |
Rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
La base imponibile è ridotta del 50% per:
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Aliquote
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Aliquota di base del 7,6 per mille, che i Comuni possono
aumentare fino al 10,6 per mille diminuire sino al 4,6 per mille Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9) Aliquota del 4 per mille, che i Comuni possono
Detrazione di 200 euro, che i Comuni possono aumentare fino a concorrenza dell’imposta dovuta
Immobili locati Possibilità di ridurre l’aliquota al 4 per mille; |
TASI |
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Base imponibile | Rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
La base imponibile è ridotta del 50% per:
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Aliquote
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Aliquota di base dell’1 per mille, che i Comuni possono ridurre fino all’azzeramento Dall’1.1.2016 la Tasi non è dovuta per le le unità immobiliari “destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”, vale a dire: abitazioni di tipo signorile (A/1); abitazioni in ville (A/8); castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici (A/9) I Comuni possono differenziare le aliquote per categorie di immobili. Per il 2016 i Comuni non possono deliberare aliquote superiori a quelle applicabili nel 2015. Per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati, i Comuni possono “mantenere” – con espressa deliberazione del Consiglio comunale – la maggiorazione della Tasi di cui al comma 677 dell’art. 1, legge di stabilità 2014, nella stessa misura applicata per l’anno 2015. Vi è quindi la possibilità di disporre la maggiorazione dello 0,8 per mille da parte dei Comuni che nel 2015 abbiano utilizzato tale maggiorazione per immobili soggetti dal 2016 alla Tasi, e cioè: abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; altri immobili. L’occupante (es. inquilino) versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo. Nel caso in cui il detentore utilizzi l’unità immobiliare quale abitazione principale, il “possessore” versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015 ovvero – in caso di mancato invio della delibera alle Finanze entro il 10 settembre 2014 e nel caso di mancata fissazione della percentuale – nella misura del 90% Immobili locati dall’1.1.2016, la Tasi è ridotta al 75% per i seguenti contratti di cui alla legge n. 431/98: a) contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo; b) contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni; c) contratti transitori (di durata da 1 a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali (aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altri Comuni capoluogo di provincia). |
IMU-TASI |
La somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2016 il limite del 10,6 per mille può essere superato dello 0,8 per mille (arrivando così all’11,4 per mille) alle condizioni di cui alla tabella precedente. |
TARI |
La tariffa “di riferimento” deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il Comune, in alternativa, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. |
Fonte: Confedilizia