Un aspetto da tenere in debita considerazione con riguardo all’avviso di convocazione dell’assemblea di condominio riguarda la forma che tale avviso deve rivestire.
L’art. 66 disp. att. cod. civ., nel testo precedente l’entrata in vigore della legge di riforma (l. n. 220/2012), nulla disponeva, infatti, circa la forma dell’avviso di convocazione, limitandosi a prevedere che esso dovesse “essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza”. Ciò aveva portato la giurisprudenza ad escludere che l’avviso in questione dovesse necessariamente rivestire la forma scritta, potendo assolvere allo scopo – secondo i giudici – anche la semplice convocazione orale (ferma restando, comunque, la necessità della prova della effettiva conoscenza dell’avviso da parte dei condòmini: cfr., ex multis, Cass. sent. n. 3231 del 25.5.1984).
Ora, invece, il predetto art. 66, al terzo comma, prevede, in particolare, che l’avviso in questione debba essere comunicato (almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione) “a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano”.
È evidente che la previsione delle indicate modalità di comunicazione comporti, come logica conseguenza, che l’avviso debba rivestire, adesso, certamente forma scritta, con conseguente esclusione della possibilità di utilizzare altre forme di comunicazione.
da Confedilizia notizie, novembre ’23
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