La rinuncia, a titolo gratuito da parte del coniuge superstite, al diritto di abitazione sull’immobile ereditato al 50%, sul quale sono stati applicati i benefici “prima casa”, costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle donazioni. Inoltre, sono dovute le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente nella misura proporzionale dell’1 e del 2%. E allora, se sussistono i requisiti, via libera alle agevolazioni “prima casa” sulla nuova abitazione acquistata.
In particolare, la base imponibile sulla quale calcolare le indicate imposte è costituita dal valore del diritto di abitazione oggetto di rinuncia alla data dell’atto, nella misura del 50% corrispondente alla quota di proprietà dell’abitazione della figlia.
Quest’ultima non potrà fruire, però, delle agevolazioni, in quanto, come chiarito dalla circolare n. 3/2008, la relativa norma (articolo 69, legge n. 342/2000) si riferisce soltanto agli acquisti derivanti da “successioni o donazioni” e non è applicabile agli “atti a titolo gratuito”. Si tratta, sottolinea l’Agenzia nella risposta ad interpello n. 525 del 26.10.2022, di una norma speciale non suscettibile di interpretazione estensiva.
da Confedilizia notizie, novembre ’22
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