Uno degli interrogativi ricorrenti in ambito condominiale riguarda chi debba essere chiamato a rispondere dei danni da infiltrazioni subiti dall’unità immobiliare sottostante il lastrico solare ad uso esclusivo: solo il condòmino proprietario (o usuario) del lastrico in questione o anche il condominio, svolgendo il lastrico solare pure una funzione di copertura del fabbricato?
A chiarire la questione sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione le quali hanno precisato che, nel caso che ci occupa, la responsabilità è di entrambi (sent. n. 9449 del 10.5.’16). In particolare, i Supremi giudici hanno osservato che “allorquando l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condòmini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell’intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all’amministratore l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni (art. 1130, primo comma, n. 4, cod. civ.) e all’assemblea dei condòmini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria (art. 1135, primo comma, n. 4, cod. civ.)”.
Quanto al concorso di tali responsabilità, sempre secondo i Supremi giudici, ciò, “salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all’uno o all’altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall’art. 1126 cod. civ., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio”.
Estratto “TUTTOCONDOMINIO”
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da Confedilizia notizie, aprile ’21
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