I limiti all’uso della proprietà esclusiva in un condominio sono dettati dall’art. 1122 cod. civ., il quale, nel testo scaturito dalla riforma del 2013, si articola, ora, in due commi. Il primo stabilisce che “nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condòmino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio”. Il secondo aggiunge che “in ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea”. Il previgente testo della norma – composto da un unico comma – era invece del seguente tenore: “Ciascun condòmino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell’edificio”. Con riguardo all’obbligo di informativa (che deve essere “preventiva”: deve, cioè, avvenire prima di dare avvio ai lavori), è da sottolineare come l’attenzione dei commentatori si sia concentrata soprattutto sul significato della locuzione “in ogni caso”. Secondo alcuni, tale espressione deve considerarsi riferita alla sola ipotesi di esecuzione di opere in grado, quand’anche in misura minima, di arrecare danno alle parti comuni condominiali. Ciò, in quanto si è ritenuto illogico estendere tale obbligo di comunicazione ad interventi di nessuna rilevanza per la compagine condominiale, eseguiti dal singolo su ciò di cui questo dispone in proprietà o in uso esclusivo. Secondo altri, al contrario, la locuzione in questione, va intesa nel senso che l’informativa all’amministratore sia dovuta comunque: il condòmino, cioè, deve sempre notiziare quest’ultimo di ciò che intende realizzare, anche quando i lavori risultino circoscritti all’interno dell’unità immobiliare (o in una parte condominiale attribuita legittimamente in uso esclusivo) e lo stesso condòmino ritenga che in nessun modo tali opere siano in grado di incidere negativamente sui beni comuni. Che si aderisca all’una o all’altra tesi, va posto comunque in evidenza il fatto che l’informativa non deve essere accompagnata da eventuale documentazione, né il suo contenuto deve essere particolarmente circostanziato. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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