34° Convegno Coordinamento legali Confedilizia
Piacenza, 21 settembre 2024
Relazione di base: avv. Annamaria Terenziani
La relazione – che è stata la relazione di base per tutti gli interventi in argomento – parte dalla disamina dell’attuale contesto normativo relativo ai contratti di locazione ad uso diverso dall’abitativo per giungere a trattare le tipologie di contratti di godimento alternativi alla locazione, che si sono sviluppate a causa della rigidità della normativa sulla locazione non abitativa definita dalla legge 392/1978. Sulla libera determinazione delle condizioni contrattuali, infatti, grava ancora l’art. 79, per effetto del quale tutte le previsioni della legge n. 392/1978, che attribuiscono diritti ed obblighi, vengono ad assumere il carattere della inderogabilità o derogabilità solo a favore del conduttore. Tuttavia, nella relazione si evidenzia, per un verso, come la giurisprudenza abbia aperto spiragli di deroga, consentendo ai contraenti di negoziare in parte i propri diritti dopo la conclusione del contratto; per altro verso, come siano emersi contratti alternativi o “cd. di reazione” che offrono maggiore flessibilità e autonomia ai contraenti. Inoltre come la dottrina proponga un superamento del modello vincolistico valorizzando il ruolo delle associazioni della proprietà e dell’inquilinato. Così, tra i contratti di godimento alternativi alla locazione vengono esaminati il rent to buy, l’help to buy, il buy to rent e il leasing, in cui coesistono elementi della locazione e della compravendita. Si analizzano inoltre contratti come il temporary store, il service e il coworking, accordi con causa risultante anche dalla fusione di contratti tipici (locazione, prestazione d’opera, somministrazione di beni.), ma sottratti al regime vincolistico.
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