29° Convegno Coordinamento legali Confedilizia di Piacenza
Relatore di base: avv. Paolo Scalettaris
La relazione – che è stata la relazione di base per tutti gli interventi in argomento – ha trattato delle locazioni brevi abitative.
L’art. 4 del d.l. n. 50 del 2017 ha fissato, infatti, una serie di regole di portata fiscale dirette ad introdurre la figura della “locazione breve” abitativa.
Le nuove disposizioni si inseriscono nel quadro delle norme dirette a regolare le locazioni abitative che abbiano una durata più breve della durata standard fissata dall’art. 2 della l. n. 431 del 1998: quadro del quale fanno parte sia le norme che regolano la figura della locazione abitativa transitoria (art. 5 della l. n. 431) sia le norme che disciplinano la figura della locazione turistica (l’art. 1 lett. c) della l. n. 431 e poi l’art. 53 del codice del turismo, il d.lgs n. 79 del 2011).
L’introduzione della figura della “locazione breve” induce a compiere l’esame delle figure ora ricordate (che peraltro sono già state esaminate ampiamente dalla dottrina ed in parte anche dalla giurisprudenza) al fine di verificare se e quali siano i rapporti ravvisabili tra la nuova figura e le fattispecie anzidette.
Da tale raffronto emerge con chiarezza che la “locazione breve” non può essere considerata quale fattispecie autonoma e distinta da quelle preesistenti, ma deve considerarsi piuttosto – anche alla luce di quanto segnalato dalla circolare n. 24 del 2017 dell’Agenzia delle entrate – quale possibile modo di atteggiarsi dell’una o dell’altra delle due figure anzidette.
Da segnalare poi che proprio con riguardo alle locazioni brevi è stata recentemente introdotta la previsione di un codice identificativo previsto anche per le strutture ricettive dal decreto cd. “crescita” del 2019: si tratta di una novità normativa che presenta numerosi profili critici.
Va sottolineato infine che la fattispecie della “locazione breve” può dare luogo a questioni dalla soluzione non agevole con riguardo ai suoi rapporti con la disciplina del condominio, rapporti che possono presentarsi soprattutto nel caso in cui il regolamento del condominio – che peraltro nel caso deve essere regolamento di natura necessariamente contrattuale – contenga disposizioni che vietino o limitino la facoltà dei condòmini di rendere le proprie unità immobiliari oggetto di “locazione breve”.
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