In considerazione dell’eccezionale periodo, ove venga manifestata dal proprio conduttore (in particolare in caso di immobili commerciali) l’intenzione di ridurre temporaneamente il canone di locazione dei contratti in essere e il proprietario – in virtù della storia contrattuale pregressa – ritenga di accogliere tale richiesta, si suggerisce allo stesso di rivolgersi presso l’Associazione territoriale cui è iscritto per ogni assistenza e consulenza in merito. È, infatti, importante, tra le altre cose da tener presenti, che l’accordo circa la riduzione venga formulato con indicazione di un periodo preciso e limitato di durata del beneficio accordato al conduttore, così che – trascorso il periodo in questione – il canone sia nuovamente dovuto nella misura piena. Per quanto concerne gli aspetti fiscali, si segnala che l’Agenzia delle entrate – con la risoluzione n. 60/E del 2010 – ha ritenuto che, fatta salva l’ipotesi in cui l’accordo di riduzione del canone venga formalizzato nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, “non sussista in capo ai contraenti l’obbligo di comunicare all’Amministrazione finanziaria la modifica contrattuale intervenuta”. Nella stessa risoluzione, l’Agenzia ha tuttavia fatto presente che “il perfezionamento dell’accordo di riduzione del canone può determinare, di fatto, la diminuzione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro (come pure ai fini delle imposte dirette), e conseguentemente, la corresponsione di una minore imposta” e pertanto “può rispondere ad esigenze probatorie la necessità di attribuire all’atto di modifica contrattuale la data certa di fronte ai terzi” (con la registrazione, appunto). Nella citata risoluzione, l’Agenzia delle entrate ha precisato anche che gli effetti della riduzione del canone sulla determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione, ai fini dell’imposta di registro, decorrono dall’annualità successiva a quella in cui è stata concordata la nuova misura del canone e il nuovo corrispettivo pattuito assume rilevanza anche ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi. Si tenga presente, poi, che l’art. 19 del decreto-legge n. 133/14, come convertito dalla legge n. 164/14, ha previsto che, a far data dal 13 settembre 2014, la registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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