“Il singolo condomino, che intenda tutelare il proprio diritto di comproprietario pro quota dei beni comuni, oltre ad avere legittimazione concorrente e aggiuntiva rispetto a quella dell’amministratore nei giudizi in cui questi abbia già assunto legittimamente la difesa, è altrettanto legittimato a promuovere azioni (o a resistere ad azioni proposte da altri), senza che assuma a tal fine rilevanza la volontà degli altri condòmini”. Deriva da tanto che “i singoli condòmini sono legittimati a promuovere l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. per evitare gli effetti sfavorevoli di un atto (…) ed a tutela di un credito vantato dal condominio” nei confronti del terzo debitore.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 4193 del 19.2.2025.
12.3.2025
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