“L’amministratore del condominio – potendo essere convenuto nelle cause relative alle parti comuni dell’edificio, ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all’assemblea della citazione ai sensi dell’art. 1131, commi secondo e terzo, c.c. – può costituirsi in giudizio e anche impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea ma, in tale ipotesi, deve ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell’assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell’atto di costituzione o dell’impugnazione”.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 8471 del 31.3.2025.
23.4.2025
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