L’art. 28 del Decreto rilancio ha riformulato, ampliandolo come periodo ed estendendolo anche da un punto di vista soggettivo, il credito d’imposta del 60% per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e di affitto d’azienda. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 14/E del 6 giugno (il cui testo integrale è scaricabile dalla sezione “Banche dati” del sito Internet confederale riservata agli associati), ha fornito chiarimenti sulla misura agevolativa. Il comma 5 dell’articolo 28, infatti, prevede che il credito sia commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio. Esso, ai sensi del successivo comma 6, è utilizzabile, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni. Tale ultima precisazione, apparentemente scontata, è di fondamentale importanza e ha la finalità di assicurare l’ottenimento dello scopo che si è prefisso il legislatore: quello, cioè, di sostenere i conduttori nel pagamento dei canoni di locazione, garantendo un contestuale sostegno anche ai locatori. rispondente all’importo ceduto. Sul punto, è intervenuta la circolare n. 14/E, nella quale l’Agenzia ha precisato che, nell’ipotesi di cessione del credito al locatore, “il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione. In altri termini, considerata la finalità della norma di ridurre l’onere che grava in capo al locatario, è possibile fruire del credito qui in esame attraverso la cessione dello stesso al locatore, fermo restando che in tal caso deve intervenire il pagamento della differenza tra il canone dovuto ed il credito di imposta”. Nella circolare anzidetta le Entrate precisano pure che in caso di riduzione dei canoni da corrispondere, ai fini della determinazione del credito d’imposta “è necessario considerare le somme effettivamente versate”. Relativamente, invece, alle spese condominiali, la circolare ribadisce quanto precisato in relazione al credito d’imposta previsto dal “decreto Cura Italia”, evidenziando che, qualora le stesse “siano state pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, si ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta”. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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