“Ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale (ha detto la Cassazione, sent. inedita, n. 23344/’19) rileva l’abituale esercizio, nei locali condotti in locazione, di un’attività in forma di impresa con stabile organizzazione aziendale gestita secondo criteri di economicità (ossia al criterio della copertura dei costi con i ricavi di esercizio), non essendo invece necessario l’ulteriore requisito dello scopo di lucro dell’attività”. In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha riconosciuto la spettanza dell’indennità di avviamento ad un’associazione esercitante, con stabile organizzazione aziendale, attività di insegnamento ed istruzione offerta al pubblico. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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