La Cassazione ha pronunziato una sentenza (n. 13594/’19, inedita) di grande interesse. “In tema – ha detto – di risoluzione del contratto di locazione per vizi della cosa ex art. 1578 cod. civ., e non per inadempimento, la data alla quale può ricondursi la legittima interruzione del pagamento del canone convenzionalmente stabilito coincide con quella della spedizione della raccomandata con cui il conduttore comunica il recesso, documentando la circostanza che rende l’intero bene inidoneo all’uso per il quale il contratto è stato stipulato”. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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