Importante sentenza della Cassazione (n. 16279/’16, inedita) che afferma un principio di diritto che non risulta in precedenza stabilito. “In tema di locazioni ad uso abitativo, il contratto si intende prorogato di un biennio – ex art. 2, comma 5, della l. n. 431 del 1998 – alla scadenza del triennio legale – ha detto la Suprema Corte – sempre che il locatore non abbia comunicato la sua intenzione adibitoria ed impeditiva del rinnovo con atto motivato scritto e preavviso semestrale, solo se il conduttore abbia anteriormente manifestato la volontà di rimanere nell’immobile, proponendo la stipulazione di un rinnovo rifiutato dalla controparte, oppure, se sia stata quest’ultima a formulare una richiesta in tal senso, respinta dal primo. Ne consegue – hanno concluso i giudici – che, in mancanza di una siffatta trattativa, la locazione deve considerarsi cessata senza disdetta, trovando applicazione il combinato disposto degli artt. 1596, comma 1, 1597, commi 1 e 2, e 1574, nn. 1 e 2, cod. civ.”. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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