CONTRATTI AGEVOLATI IN TUTTA ITALIA
E’ entrato in vigore il 27 novembre 2004 il decreto interministeriale Infrastrutture/Economia 14.7.2004, firmato dal Ministro ad interim dell’economia (Berlusconi) e dal Viceministro alle infrastrutture (Martinat). Da tale data solamente possono essere stipulati contratti di locazione sulla base delle sue disposizioni.
Il testo ufficiale del decreto è riportato in calce.
Previsto dalla legge di riforma delle locazioni abitative, il decreto – che nella passata legislatura non era stato emanato – consente di stipulare i contratti di locazione agevolati in tutti i Comuni in cui non sono stati siglati gli Accordi locali.
Il provvedimento prevede due distinte fattispecie.
La prima riguarda i Comuni per i quali siano stati sottoscritti Accordi territoriali sulla base del precedente decreto ministeriale 5.3.’99. Si stabilisce l’aggiornamento delle fasce di oscillazione previste da tali Accordi sulla base dell’intera variazione Istat intercorsa fra il mese successivo alla data di sottoscrizione degli Accordi in questione e il mese precedente la stipula del nuovo, singolo contratto di locazione.
Nel caso, invece, non esista alcun Accordo locale (non essendone mai stato stipulato alcuno), occorre – per stabilire i canoni dei nuovi contratti – far riferimento ad un Comune vicino nel quale sia vigente un Accordo sottoscritto sulla base del d.m. 30.12.’02. Tale Comune va individuato tenendo conto della dimensione demografica prossima a quella del Comune carente di Accordo e della minor distanza; può trattarsi di Comune anche di altra Provincia o Regione.
Le parti contrattuali devono, in ogni caso, obbligatoriamente adottare i nuovi tipi di contratto allegati al d.m. 30.12.’02 (immodificabili) e la relativa Tabella oneri accessori (pure immodificabile). I canoni saranno incrementabili ogni anno del 75% della variazione Istat, purché tale adeguamento venga indicato nel contratto.
Il decreto – sottolinea la Confedilizia – riguarda esclusivamente i contratti agevolati. Dal suo ambito di applicazione restano esclusi sia i contratti transitori sia i contratti per studenti universitari, in quanto la legge 431/’98 non autorizzava l’emanazione di un decreto sostitutivo per tali fattispecie contrattuali. Al fine di rimediare a tale carenza, la Confedilizia ha suggerito una modifica legislativa, recepita dal Governo nell’ambito del decreto-legge sfratti. Sulla base della stessa, è stato emanato il D.M. 10 marzo 2006.
CONTRATTI AGEVOLATI
da stipularsi nei Comuni privi di un nuovo Accordo territoriale
COMUNI |
ACCORDI |
Comuni nei quali è stato sottoscritto un Accordo sulla base del d.m. 5.3.’99 ma non sulla base del d.m. 30.12.’02 | Si prende come riferimento l’Accordo sottoscritto sulla base del d.m. 5.3.’99, aggiornandone le fasce di oscillazione dei canoni con l’intera variazione dell’indice Istat fra il mese successivo la data di sottoscrizione dell’Accordo e il mese antecedente la stipula del contratto di locazione |
Comuni nei quali non è stato sottoscritto un Accordo, né sulla base del d.m. 5.3.’99 né sulla base del d.m. 30.12.’02 | Si prende come riferimento l’Accordo sottoscritto sulla base del d.m. 30.12.’02 nel Comune demograficamente omogeneo di minor distanza territoriale anche situato in altra Regione |
In tutti i casi si adottano i tipi di contratto e la tabella oneri accessori allegati al d.m. 30.12.’02 |