È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12.5.2022, n. 110, il decreto 29.4.2022 del Ministro dell’economia e delle finanze, che ha approvato il nuovo modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, da presentarsi, esclusivamente in via telematica, da parte dei responsabili di tale imposta, ai Comuni che l’hanno istituita, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Il decreto dispone però espressamente – ricalcando quanto già previsto dall’art. 4, comma 1-ter, del d.lgs. n. 23/2011, dopo la novella dell’art. 25, comma 3-bis, d.l. n. 41/2021, come convertito in legge – che la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 debba essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa al 2021 (e cioè entro il 30.6.2022).
Si ricorda che l’obbligo anzidetto riguarda i gestori delle strutture ricettive e, per le locazioni brevi (cioè locazioni ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulate da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa), i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi (tra tali soggetti vi sono quelli che esercitano attività di intermediazione immobiliare ovvero quelli che gestiscono portali telematici). Il decreto in questione non incide sulle modalità di versamento dell’imposta di soggiorno, che restano disciplinate – sempre per i Comuni che hanno istituito tale imposta – dallo specifico regolamento comunale.
In breve, l’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 prevede a carico dei gestori delle strutture ricettive il pagamento dell’imposta di soggiorno e la presentazione della relativa dichiarazione; il medesimo obbligo è previsto con riferimento al “contributo” di soggiorno applicabile nel Comune di Roma e nei Comuni che applicano l’imposta di soggiorno in luogo del contributo di sbarco. Con l’art. 4, comma 5-ter, d.l. n. 50/2017, l’obbligo in questione è stato esteso alle c.d. locazioni brevi e segnatamente a carico dei soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle locazioni brevi.
L’imposta o contributo è versato dai predetti soggetti, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, cioè sulle persone che alloggiano in una struttura ricettiva o nell’unità cui si applica la locazione breve.
La predetta dichiarazione deve essere presentata, direttamente o mediante un intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica utilizzando il modello approvato con il decreto anzidetto. Nella dichiarazione devono essere indicati, per ogni singola struttura presente nel Comune, al quale viene trasmessa la dichiarazione, i “dati della struttura ricettiva” nonché i dati delle presenze e delle tariffe di imposta applicate.
Vi è infine una sezione riservata ai versamenti; in particolare il campo “Importo annuale (cumulativo) versato al Comune” deve essere sempre compilato. In caso contrario, la dichiarazione non viene accettata avvisando l’utente. L’importo deve essere cumulativo relativo all’intero anno indicato nella dichiarazione e a tutte le strutture presenti nella dichiarazione.
da Confedilizia notizie, giugno ’22
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