È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 48 del 10.6.’20, che – in attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del 30.5.’18 – reca modifiche alla disciplina in tema di efficienza energetica degli edifici.
Il provvedimento interviene sul d.lgs. n. 192/’05, in particolare, riscrivendo parte delle definizioni; stabilendo nuovi criteri generali per l’individuazione dei requisiti minimi di prestazione energetica; introducendo norme in materia di installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici negli edifici (disciplina finora contenuta nel testo unico dell’edilizia, da cui viene contestualmente espunta per espressa abrogazione).
Più in dettaglio, con riguardo a quest’ultimo aspetto, il provvedimento che ci occupa prevede l’obbligo di tale installazione, al ricorrere di determinate condizioni, negli edifici di nuova costruzione (cioè in edifici per i quali siano “presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti” successivamente al 10.3.’21), negli edifici sottoposti a “ristrutturazione importante” (secondo la definizione che ne dà lo stesso d.lgs. 192/’05) e negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto.
Altre disposizioni istituiscono, poi, presso l’Enea, con modalità da individuarsi con apposito decreto, “il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici”, finalizzato a “fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici” e “sulle migliori pratiche” per riqualificarli.
Infine, il d.lgs. n. 48/’20 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il potere (previsto finora in capo al ministero dello Sviluppo economico) di accertamento e contestazione di eventuali violazioni in materia di attestato di prestazione energetica (Ape).
da Confedilizia notizie, luglio ’20
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