REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CREMONA SEZ. 1
ha emesso la seguente
SENTENZA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/9/2017 la società XXXXXXXX, in persona del suo legale rappresentante, impugnava l’avviso di pagamento indicato in epigrafe dell’importo di euro 3686 emesso da Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. per delega del Consorzio di Bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio (di seguito per brevità DUNAS), avente ad oggetto importi dovuti per “consorzio bonifica e miglioramento fondiario” relativi all’anno 2017 e inerenti terreni di proprietà della ricorrente ubicati nei Comuni di Vailate, Agnadello (Cremona) e Arzago d’Adda (Bergamo).
Premetteva la società XXXXXXX di non essere tenuta al pagamento dei contributi consortili richiesti e di avere già impugnato davanti al Tar di Milano il nuovo Piano di Classifica adottato dal DUNAS in data 19/10/2016, approvato dalla Giunta regionale con delibera del 29/12/2016, giudizio tuttora pendente.
Con il primo motivo, nello specifico, denunciava il difetto di motivazione dell’avviso di pagamento, mancante degli estremi degli atti di approvazione del Piano di Classifica e contenente un importo sommariamente indicato, senza distinguere quale parte di somma fosse ascrivibile a contributi consortili di bonifica e quale a spese di miglioramento fondiario.
Sosteneva in ogni caso che nessuna opera di bonifica era stata eseguita dal DUNAS che riguardasse gli immobili di proprietà della ricorrente, così pure inesistenti erano le opere di miglioramento fondiario.
Con il secondo motivo denunciava l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del contributo consortile, in forza della consolidata giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale l’obbligo di contribuzione sorge solo in funzione di un incremento di valore dell’immobile conseguente alle opere di bonifica, tale da tradursi in una “qualità” del fondo.
L’onere della prova di un beneficio specifico e diretto gravava sul consorzio e nella specie non era stato assolto.
La ricorrente concludeva, pertanto, chiedendo in via preliminare una declaratoria di nullità dell’avviso di pagamento, nel merito l’annullamento per infondatezza della pretesa tributaria.
Si costituivano in giudizio il Consorzio di Bonifica e l’Agenzia delle entrate Riscossione (subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo alla società Equitalia servizi di riscossione), che motivatamente resistevano e concludevano per il rigetto del ricorso. In sintesi il Consorzio, premesso che il tributo consortile è entrata di natura tributaria imposta dalla legge per scopi di interesse generale, riteneva del tutto generiche e infondate le censure della ricorrente, rilevando che i contributi di bonifica sono dovuti in ragione dei benefici anche solo potenziali apportati al terreno dalle opere consortili, senza onere della prova a carico dell’ente impositore, spettando semmai al proprietario del fondo dimostrare il contrario.
Nella specie, la società XXXXXXXXX ricorrente non aveva dimostrato neppure con la perizia tecnica prodotta a tal fine l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del tributo consortile ai terreni di sua proprietà, sicché concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite.
L’Agenzia delle entrate, dal canto suo, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, trattandosi di ufficio a cui è demandata unicamente la fase di riscossione.
Soltanto l’ente impositore, quale titolare del relativo credito, ha la titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio ed è legittimato passivo nel giudizio di impugnazione delle cartelle esattoriali, salvo l’ipotesi in cui vengano contestati vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo.
Concludeva, pertanto, con richiesta di rigetto del ricorso promosso nei suoi confronti, stante la correttezza del proprio operato.
Con memoria successivamente depositata il 28/9/2018 il Consorzio ha rimarcato che il Piano di Classifica, approvato dalla Regione Lombardia, è tuttora in vigore e gli immobili di parte ricorrente si trovano all’interno del perimetro di intervento consortile, in particolare nel bacino idrografico di Rio Tormo, gestito dal Consorzio che svolge attività di sistemazione e adeguamento della rete di colo, raccolta, approvvigionamento, utilizzo e distribuzione delle acque superficiali ad uso irriguo, la manutenzione di manufatti e la regolazione dei corsi d’acqua che attraversano il comprensorio, attività equiparate per legge (l.r. n. 31/2008 art. 77) alle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
Per tale ragione da tali opere deriva il beneficio che legittima la contribuzione dovuta da parte della società ricorrente.
Il Consorzio ha quindi istato per il rigetto del ricorso, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
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All’odierna udienza sono comparsi la parte ricorrete personalmente e il procuratore del Consorzio resistente.
Il ricorrente, richiamando il contenuto di altro ricorso proposto (n. 20/2018, per l’annullamento di altra cartella di pagamento emessa dal Consorzio per quota consortile relativa all’anno 2017), ha eccepito il difetto del potere impositivo del Consorzio mediante ruolo, riportandosi per il resto alle conclusioni già formulate nel proprio atto, istando per il loro accoglimento.
La parte resistente ha sostenuto l’attuale potere impositivo del Consorzio e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna alle spese della società XXXXXXX.
La Commissione ha trattenuto la causa in decisione.
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La preliminare eccezione relativa alla carenza del Consorzio di bonifica di riscuotere i contributi mediante iscrizione a ruolo a far tempo dal 16 dicembre 2010 è fondata e come tale deve essere accolta.
Invero, dalla data sopra indicata risulta abrogato l’art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215, con la conseguenza che il Consorzio nel giugno 2017 non aveva alcun potere impositivo mediante iscrizione a ruolo per il recupero dei contributi.
In proposito giova osservare quanto segue.
Ai sensi dell’art. 14 legge 28 novembre 2005 n. 246, il governo era delegato ad individuare le disposizioni legislative statali, anteriori al 1 gennaio 1970, da mantenere in vigore, con abrogazione di tutte le rimanenti. Con il successivo D.lgs. 1.12.2009 n. 179 sono state individuate le disposizioni precedenti al 1970 che dovevano rimanere in vigore; in particolare all’allegato 1 del citato decreto, alla voce 385 riguardante il regio decreto n. 215/1933, sono stati indicati gli articoli che restavano in vigore e tra questi non risulta compreso l’art. 21 che regolava il potere di iscrizione a ruolo per il recupero dei contributi in capo ai Consorzi di bonifica. Ne consegue che detta norma deve ritenersi compresa tra quelle abrogate, con conseguente esclusione, a decorrere dal 16 dicembre 2010, di qualsiasi potere dei Consorzi di bonifica di riscuotere contributi a mezzo ruolo (in tal senso Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza, 19 giugno 2018 n. 115; Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza, 19 ottobre 2017, n. 154).
Del resto, in tale prospettiva a nulla vale il richiamo al disposto del citato art. 14 laddove precede la permanenza in vigore delle disposizioni tributarie e di bilancio, posto che l‘art. 21 era chiaramente una norma procedimentale e non già una disposizione tributaria istitutiva o modificativa di un tributo.
Né possono trarsi argomenti a favore dell’opposta tesi del Consorzio dalle sentenze della Cassazione, Sez. Tributaria, n. 8371/13 e n. 13165/14, giacché esse hanno deciso in ordine alla riscossione di contributi consortili relativi agli anni dal 1997 al 2003, in epoca chiaramente precedente all’avvenuta abrogazione dell’art. 21 del regio decreto n. 215/1933.
Ne consegue, già sotto tale profilo, la nullità della cartella emessa.
In ogni caso, nel merito, vale osservare come secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità relativa alla nozione di beneficio di bonifica, quest’ultimo deve essere inteso come un incremento di valore dell’immobile soggetto al contributo in rapporto casuale con le opere di bonifica e con la loro manutenzione, e ancora che il beneficio deve essere concreto, diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, sicché lo stesso deve tradursi in una qualità del fondo (Cass. Civile SS.UU. n. 8960 del 14/10/1996, secondo cui non è sufficiente qualsiasi tipo di vantaggio, ma è necessario che si tratti di un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull’immobile soggetto a contribuzione in funzione di un incremento di valore dello stesso; il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, perché non attiene al territorio nel suo complesso ma al bene specifico di sui si tratta).
Poste tali premesse in punto di diritto, va osservato che nella specie la parte ricorrente ha contestato l’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti per gli immobili di sua proprietà derivanti dalle opere di bonifica, e a fronte di tale contestazione il Consorzio non ha provato in cosa sia consistita questa particolare “utilitas” per i fondi di proprietà della società XXXXXXXXX, limitandosi alla produzione di “precisazioni tecniche” a firma del direttore generale dello stesso Consorzio, nonché di alcune fatture per attività d pulizia del fiume Tormo, che tuttavia provano solo un generico vantaggio dei fondi nella misura in cui essi appartengono ad un territorio nel quale sono state eseguite opere di bonifica destinate a fini di interesse generale.
Quanto al fatto che i fondi di proprietà della ricorrente si trovino comunque all’interno del piano di classifica, tale circostanza non prova ex se la fondatezza della pretesa contributiva e non costituisce un’inversione dell’onere della prova.
A riguardo giova richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass. Civile SS.UU. n. 11722 del 14/5/2010), secondo cui “quando la cartella esattoriale emessa per la riscossione dei contributi di bonifica sia motivata con riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, la contestazione di tale piano da parte di consorziato in sede di impugnazione della cartella impedisce di ritenere assolto da parte del consorzio il proprio onere probatorio ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti delle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza”.
Le considerazioni che precedono non possono che condurre all’accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata.
Le spese di giudizio, tenuto conto della scarsa chiarezza normativa in punto potere impositivo dei consorzi di bonifica, possono essere compensate.
P.Q.M.
La Commissione accoglie il ricorso e annulla la cartella di pagamento impugnata.
Spese compensate.
Cremona, 19/10/2018