Le prestazioni domestiche svolte nell’ambito di una relazione affettiva, seppur fuori dal vincolo del matrimonio, possono essere considerate lavoro subordinato? Il tema è stato oggetto di una sentenza della Corte di cassazione (Sez. Lavoro, n. 30899/2018) che ha rigettato il ricorso presentato da una donna che chiedeva nei confronti degli eredi del suo convivente l’accertamento dell’intervenuta esistenza di un rapporto di lavoro domestico tra lei e il de cuius protrattosi dal 1973 al 2003. La Suprema Corte non ha accolto la richiesta, confermando quanto sostenuto dai giudici della Corte d’appello di Trento, poiché “tra persone legate da vincoli di parentela o di affinità opera una presunzione di gratuità della prestazione lavorativa, che trova la sua fonte nella circostanza che la stessa viene resa normalmente affectionis vel benevolentiae causa”, ovvero per motivi di affetto e benevolenza. Diverso se, al contrario, venisse fornita una “prova rigorosa degli elementi tipici della subordinazione” che sia in grado di superare questa presunzione. Nel caso specifico, però, “le risultanze istruttorie – scrive la Cassazione – non solo non hanno fornito alcun elemento per accertare il vincolo di subordinazione, ma hanno dimostrato l’esatto contrario”, ovvero che l’attività della ricorrente in ambito domestico “si inseriva in un ménage familiare”. La legge prevede, poi, alcune eccezioni valevoli anche in caso di assunzioni tra coniugi. Un marito può assumere la moglie (o viceversa) come colf o badante solo qualora il datore di lavoro sia grande invalido di guerra (civile o militare), grande invalido per cause di servizio o del lavoro, mutilato e invalido civile o cieco civile: in ogni caso deve fruire dell’indennità di accompagnamento. Mentre è sempre possibile assumere come colf, badante o baby sitter un parente o un affine entro il terzo grado quando il rapporto di lavoro sia provato. La legge (d.p.r. 31 dicembre 1971, n. 1403) fa, infatti, esplicito riferimento all’onere della prova, cioè all’obbligo di dimostrare l’onerosità della prestazione e la subordinazione del lavoratore. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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