Un aspetto da chiarire, con riguardo ai requisiti prescritti dall’art. 71-bis disp. att. c.c. per svolgere l’attività di amministratore, è il seguente: quali siano le conseguenze per il caso in cui venga nominato un amministratore che non abbia frequentato un corso di formazione iniziale ovvero che non svolga, durante il mandato, attività di formazione periodica.
Una parte della giurisprudenza, in relazione alla questione di interesse, ha sostenuto – senza però fornire particolari motivazioni – che una delibera con la quale venga nominato un amministratore sprovvisto dei prescritti requisiti sia da ritenersi nulla (cfr. Trib. Padova sent. n. 818 del 24.3.2017). E nello stesso senso si è espressa anche una parte della dottrina sul presupposto che una delibera del genere sarebbe contraria all’ordine pubblico.
In verità, una decisione con cui si nomini un amministratore privo dei prescritti requisiti – non incidendo, all’evidenza, sugli interessi (generali) della collettività ma solo su quelli (particolari) della compagine condominiale – non sembra essere contraria all’ordine pubblico. Più in generale, poi, si può affermare che, ove il legislatore della riforma avesse voluto dare particolare rilievo all’art. 71-bis avrebbe senz’altro inserito questa previsione tra quelle definite inderogabili dal successivo art. 72. Deve concludersi, pertanto, che una decisione siffatta sia più semplicemente annullabile (e quindi impugnabile entro il breve termine di 30 giorni, decorrente dalla data della deliberazione per i dissenzienti e gli astenuti; dalla data di comunicazione della deliberazione stessa per gli assenti.
In questa direzione vanno, del resto, anche talune decisioni in punto (cfr. Trib. Verona sent. n. 2515 del 13.11.2018, e Trib. Milano sent. n, 3145 del 27.3.2019). Il che non toglie, comunque, che ciascun condòmino – ai sensi dell’art. 1129, undicesimo comma, c.c. – possa ricorrere all’autorità giudiziaria per la revoca di un amministratore così nominato (cfr., ancora, la citata pronuncia del Trib. Milano n. 3145/2019).
Le stesse considerazioni possono ripetersi per l’ipotesi della mancata osservanza dell’obbligo di formazione periodica. Anche in questo caso, dunque, deve ritenersi che ciascun condòmino possa chiedere la revoca dell’amministratore inadempiente rivolgendosi all’autorità giudiziaria.
Naturalmente, alla revoca potrà provvedere anche I’assemblea. E, per le ragioni appena riferite, potrà considerarsi senz’altro una revoca per giusta causa.
di: CORRADO SFORZA FOGLIANI,
Codice del condominio negli edifici (27ª edizione)
ed. LA TRIBUNA
da Confedilizia notizie, luglio ’21
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