È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13.3.2025, n. 60, il regolamento recante princìpi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate (d.p.c.m. 21.1.2025, n. 24).
E cioè il regolamento che, in applicazione dell’art. 57-bis, comma 2, del d.l. 26.10.2019, n. 124, come convertito, ha previsto in modo uniforme in tutta Italia il nuovo “bonus sociale per i rifiuti” che consisterà “in una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta, ovvero del 25% della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l’ammontare effettivo del bonus da erogare all’utente”.
Il “bonus” – a decorrere dall’1.1.2025 – verrà riconosciuto, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, automaticamente agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico ed aventi un Isee, in corso di validità, non superiore a 9.530 euro (elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico).
Si attendono ora i provvedimenti attuativi dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente-ARERA che dovrà stabilire le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in questione e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, fornite dall’Inps, tra il Sistema informativo integrato (SII), gestito dalla società Acquirente Unico S.p.A., il Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte), gestito dall’Anci, e i gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i Comuni, nonché le eventuali ulteriori informazioni utili che devono essere fornite da parte dell’Inps.
Per quanto concerne infine la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della nuova agevolazione, il decreto prevede che l’Arera istituirà (e successivamente aggiornerà) con propri provvedimenti un’apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica.
da Confedilizia notizie, aprile ’25
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