“In materia catastale, qualora il nuovo classamento sia stato effettuato ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004 – il quale àncora la revisione “parziale” ad uno solo dei diversi criteri determinativi dell’unità immobiliare – del fattore cd. edilizio di cui all’art. 8, commi 3 e 7, del D.P.R. n. 138 del 1998, ancorché non rilevante “ex se” quale presupposto giustificativo dell’atto di riclassamento, deve nondimeno tenersi conto quale concorrente criterio di determinazione della classe e della conseguente rendita catastale, attribuiti alla singola unità immobiliare. Ne consegue che, laddove l’indicazione delle “caratteristiche edilizie del fabbricato” assuma rilievo per il profilo della motivazione dell’atto volto a giustificare l’adozione della stima comparativa, esplicate le ragioni giustificative (e i relativi dati fattuali) della revisione operata a norma del citato comma 335, debbono altresì specificarsi le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta sulla specifica unità immobiliare oggetto di riclassamento”. Principio consolidato della Cassazione (sent. n. 32546/’19, inedita). * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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