Un articolo del codice civile, il n. 1587, individua sinteticamente i maggiori obblighi del conduttore, definendoli in rubrica “obbligazioni principali”. Il primo consiste nel prendere in consegna la cosa e soprattutto “osservare la diligenza del buon padre di famiglia” (definizione di sapore ottocentesco, che a taluni sembrerà moralistica, ma è icastica) nel servirsene per l’uso contrattuale o per quello ”che può altrimenti presumersi dalle circostanze”. Il secondo obbligo consiste nel “dare il corrispettivo nei termini convenuti”.
da Confedilizia notizie, dicembre ’19
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