“In tema di condominio di edifici, l’art. 1102 cod. civ. sull’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante non pone alcun limite minimo di tempo e di spazio per l’operatività delle limitazioni del predetto uso; pertanto, può costituire abuso anche l’occupazione per pochi minuti del cortile comune che impedisca agli altri condòmini di partecipare al godimento dello spazio oggetto di comproprietà”. Nella specie, la Cassazione (sent. n. 7618/’19, inedita) ha confermato la decisione di merito che aveva vietato il parcheggio di motoveicoli nello spazio del cortile condominiale, prospiciente l’immobile di proprietà di uno dei condòmini, senza dare rilievo alla sporadicità o saltuarietà delle soste, bastando che queste ostacolassero l’accesso a tale immobile. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
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