“L’occupazione dell’immobile da parte dell’assegnatario di un alloggio popolare, il quale non abbia ancora stipulato il contratto di locazione e al quale l’immobile non sia stato ancora consegnato, integra il reato di occupazione arbitraria di edifici a nulla rilevando, sotto il profilo della scriminante putativa dell’esercizio di un diritto, che l’occupazione abbia avuto il solo fine cautelativo di evitare che altri lo occupassero, posto che la tutela dell’immobile, fino alla consegna, spetta all’Iacp”.
Così il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 1518 del 6.9.2023.
17.7.2024
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