Opportuna precisazione della Cassazione (sent. 24285/’17, inedita) della quale è bene che i proprietari di immobili ad uso diverso non si dimentichino. “In tema di locazione di immobili ad uso non abitativo, il diritto del locatore al risarcimento del danno, a norma dell’art. 1591 cod. civ., per la ritardata restituzione dell’immobile locato, ancorché sia stato emanato un provvedimento di rilascio, non va riconosciuto per il periodo precedente alla corresponsione dell’indennità di avviamento, di cui agli artt. 34 e 69 l. n. 392 del 1978, atteso che tale corresponsione costituisce condizione per l’esecuzione del provvedimento di rilascio, sicché, fin quando essa non avvenga, la ritenzione dell’immobile da parte del conduttore è legittima”. * * * Approfondimenti, assistenza e consulenza per proprietari di casa, amministratori di condominio
“In tema di condominio negli edifici, il consenso alla realizzazione di innovazioni sulla cosa comune deve essere espres... Leggi
e agenti immobiliari presso le Associazioni territoriali di ConfediliziaArchivio
Condominio, innovazioni e consenso