È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 633 cod. pen. nella parte in cui si applica anche all’invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni.
È quanto ha stabilito la Corte costituzionale, con sentenza n. 24 depositata il 27.2.2024, così respingendo le argomentazioni del Tribunale di Firenze che, nella sua ordinanza di rimessione, aveva ritenuto non ragionevole – e per questo censurabile sotto più profili – che “la condotta tipica del reato di invasione di terreni o edifici abbracci situazioni di fatto in cui l’immobile sia stato per lungo tempo abbandonato e sia stato successivamente occupato a fini abitativi”.
In linea generale la Corte evidenzia che “scopo della incriminazione ai sensi dell’art. 633 cod. pen. è la tutela del diritto di godere pacificamente o di disporre dell’immobile, spettante al proprietario, al possessore o al detentore qualificato” e che oggetto dell’azione delittuosa, quindi, “non possono che essere terreni o edifici altrui, senza alcuna distinzione, e quindi anche terreni incolti, o non produttivi, nonché edifici disabitati o abbandonati”.
Più in particolare, con riguardo alle specifiche censure sollevate, per i giudici di legittimità la disposizione in questione, nella parte in cui si applica anche all’invasione a scopo abitativo di edifici in stato di abbandono da più anni, si appalesa, anzitutto, “non irragionevole e non lesiva dell’art. 42 Cost., non discendendo dallo stato di abbandono un automatico effetto estintivo dello ius excludendi alios riservato al titolare della situazione di attribuzione del bene”. Né la stessa disposizione appare poi, per la stessa Corte, “in contrasto con la «funzione sociale» del diritto di proprietà, sia pure posta in stretta relazione all’art. 2 Cost.”. E ciò, “in quanto il dovere del proprietario di partecipare alla soddisfazione di interessi generali e all’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale non significa affatto che la proprietà, anche se in stato di abbandono, debba soffrire menomazioni da parte di chiunque voglia limitarne la fruizione”. Infine, quanto ad un eventuale profilo di illegittimità della norma in relazione all’art. 47 Cost., i giudici osservano che tale ultima previsione, “nel disporre al secondo comma che la Repubblica «favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione», individua una forma di garanzia privilegiata dell’interesse primario ad avere un’abitazione e contiene un principio al quale il legislatore è tenuto ad ispirarsi, ma non rende con ciò legittima l’occupazione di un edificio altrui da parte di chiunque intenda destinarlo a proprio alloggio”.
da Confedilizia notizie, aprile ’24
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