Spetta “al privato richiedente, e non all’amministrazione, l’onere di dimostrare la data di esecuzione delle opere abusive allo scopo di fruire dei benefici riconosciuti dalla normativa speciale in materia di sanatoria edilizia; ciò, perché, in omaggio al principio di vicinanza degli strumenti di prova (art. 2697 c.c.), solo l’interessato può fornire inconfutabili documenti che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca in cui l’abuso è stato realizzato; conseguentemente, in difetto di siffatta prova, l’amministrazione ha il dovere di negare la sanatoria dell’illecito edilizio”.
Così il Tar del Lazio, con sentenza n. 8927 del 6.5.2024.
29.5.2024
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