“In tema di condominio negli edifici, il condòmino che abbia pagato l’intero corrispettivo di un contratto d’appalto concluso dall’amministratore per l’esecuzione di lavori di rifacimento del solaio di un lastrico solare di proprietà esclusiva del primo non ha diritto di regresso – ha detto la Cassazione (sent. n. 199/’17) – verso gli altri condòmini, sia pure limitatamente alla quota millesimale di ciascuno di essi, né può avvalersi della surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, cod. civ., trattandosi di un’obbligazione parziaria e non solidale e difettando l’interesse comune all’adempimento, mentre può agire nei confronti degli altri condòmini per ottenere l’indennizzo da ingiustificato arricchimento, stante il vantaggio economico ricevuto da costoro”
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