Un interrogativo ricorrente, in ambito condominiale, è se sia configurabile o meno la responsabilità del condominio in caso di furto in abitazione commesso con l’ausilio delle impalcature installate in occasione della ristrutturazione della facciata.
Al quesito la giurisprudenza ha risposto positivamente. In più occasioni, infatti la Cassazione ha precisato che in un’ipotesi del genere è configurabile tanto “la responsabilità dell’appaltatore ex art.
2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nell’adozione delle cautele atte ad impedire l’uso anomalo dei ponteggi”, quanto “la responsabilità del condominio committente, ex art. 2051 cod. civ., per l’omessa vigilanza e custodia, cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura” (cfr., ex multis, sent. n. 26900 del 19.12.’14 e, più recentemente, ord. n. 29648 del 12.12.’17).
Appare, quindi, quanto mai opportuno alla luce di questo orientamento (che, richiamando l’art. 2051 cod. civ. per responsabilità da cose in custodia, pone, all’evidenza, a carico del condominio una presunzione di colpa che può essere vinta esclusivamente dalla prova che il danno sia derivato da caso fortuito) che la compagine condominiale si cauteli nel momento in cui commissioni lavori che implichino l’installazione di ponteggi. Ciò che può avvenire attraverso una clausola che permetta di rivalersi sull’appaltatore per eventuali danni di cui possa essere chiamata a rispondere per effetto di tale installazione.
da Confedilizia notizie, ottobre ’22
Confedilizia notizie è un mensile che viene diffuso agli iscritti tramite le Associazioni territoriali della Confederazione.