“L’assemblea condominiale ha il potere di stipulare una polizza per la tutela legale nell’ambito della propria discrezionalità gestionale”. L’art. 1132 c.c., infatti, non può essere invocato per invalidarne la stipula, giacché detta polizza “non impone ai condòmini dissenzienti di contribuire alle spese processuali di una controversia specifica, ma ha una finalità più generale di tutela del condominio”. E trattandosi di una spesa afferente alla gestione comune dell’edificio, essa va ripartita tra tutti i condòmini in base ai criteri stabiliti dall’art. 1123 c.c.
Così la Cassazione civile, con ordinanza n. 4340 del 19.2.2025.
5.3.2025
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