Dal 6.5.’19 è in vigore il decreto 25.1.’19 del Ministero dell’interno recante le nuove norme di sicurezza antincendi per le abitazioni.
Tale provvedimento – che modifica il d.m. n. 246 del 16.5.’87 – è stato oggetto, recentemente, di attenzione da parte del legislatore in ordine ai termini di adempimento delle misure ivi previste, sicché è bene fare il punto della situazione.
Il decreto riguarda edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendi uguale o superiore a 12 metri. Si precisa che per “altezza antincendi” negli edifici civili si intende l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.
Per gli edifici di nuova realizzazione le norme tecniche che modificano il predetto d.m. n. 246/’87 sono state sin da subito operative. Per gli edifici esistenti alla data del 6.5.’19 l’adeguamento a tali norme doveva avvenire, invece, entro il 6.5.’20. Ciò, fatta eccezione per le disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza: in tal caso la data in cui provvedere è il 6.5.’21.
In questo quadro, la legge n. 126 del 13.10.’20 di conversione del cosiddetto “decreto agosto” (d.l. n. 104 del 14.8.’20) ha disposto (peraltro a scadenza già avvenuta) il rinvio di 6 mesi – dalla fine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri – del termine per gli adempimenti ed adeguamenti antincendi previsti per lo scorso 6.5.’20. Deriva da quanto precede che la nuova data entro cui provvedere è, allo stato e salvo ulteriori proroghe, il prossimo 31.10.’21 (6 mesi dal 30.4.’21, data della fine dello stato di emergenza). Resta confermata, invece, la data del 6.5.’21 per adeguarsi alle disposizioni (che interessano, in sostanza, gli edifici con altezza antincendi a partire da 54 metri) riguardanti l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.
Ricordiamo che tra gli adempimenti da porre in essere entro la nuova data del 31.10.’21, per gli edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendi uguale o superiore a 12 metri, vi è, in particolare, l’obbligo di esporre “un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio”. Se si tratta di edifici superiori ai 24 metri l’obbligo in questione si concreta nell’“esposizione di foglio informativo e cartellonistica riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio” (istruzioni da redigersi “in lingua italiana” ma che “eventualmente, su esplicita richiesta dell’assemblea dei condòmini o qualora l’amministratore lo ritenga opportuno, potranno essere redatte anche in altre lingue fermo restando l’utilizzo di cartellonistica di sicurezza conforme alla normativa vigente”). L’inadempimento non è espressamente sanzionato ma laddove si tratti, ad esempio, di edifici soggetti al Cpi (cioè al certificato di prevenzione incendi; certificato che è richiesto, fra l’altro, per edifici ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 metri), l’avvenuto adeguamento alla previsione in questione è condizione per il rinnovo di tale certificato.
Le disposizioni del decreto 25.1.’19 che prevedono i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate (art. 2) si applicano, invece, a partire dal 6.5.’19 sia agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione sia a quelli esistenti oggetto di interventi successivi a tale data che comportino “la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% della superficie complessiva delle facciate stesse”. Tali disposizioni non si applicano agli edifici per i quali, sempre al 6.5.‘19, “siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del fuoco” (ai sensi dell’art. 3, d.p.r. n. 151/’11), ovvero che, sempre alla stessa data del 6.5.’19, “siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità”.
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da Confedilizia notizie, febbraio ’21
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