Non perde i benefici il contribuente che rivende la “prima casa” senza attendere cinque anni dal suo acquisto se compera, entro un anno, anche all’estero, un nuovo immobile e invia al Fisco i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l’accesso alle agevolazioni e la destinazione a dimora abituale del nuovo acquisto, come ad esempio le bollette di acqua e gas.
È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 126 del 24 febbraio 2021.
da Confedilizia notizie, aprile ’21
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