“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale”.
Così stabilisce la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Protocollo addizionale n. 1, articolo 1).
Questo importante principio è stato richiamato dal Consiglio di Stato in un’esemplare ordinanza del 15 dicembre riguardante la riforma delle banche popolari, ma è forse bene ricordarlo anche a proposito della proprietà immobiliare. Siamo certi che sia rispettato nei confronti dei proprietari di immobili non vendibili, non affittabili e il cui (residuo) valore viene eroso da una tassazione patrimoniale nei fatti espropriativa?